Decreto Romani
Da AgoraWiki.
Indice |
[modifica] Testo del Decreto Romani
[modifica] Articoli e post sulla questione
[modifica] In dettaglio
Che cos'è?
E' un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 Marzo 2010. Porta il nome del vice ministro allo Sviluppo Economico, Paolo Romani, che ne ha curato la stesura.
Di che cosa si occupa?
Fra le altre cose di:
- Identificazione preventiva di blog, motori di ricerca e giornali on-line
- Pirateria
- Web Tv e portali video
Chi deve rispettare le regole UE sull'audiovisivo?
Chi diffonde online veri e propri palinsesti - ottenendo dalle immagini un ritorno economico (live streaming, Web TV e IPTV
Autorizzazione e obblighi
Le realtà internet e le dirette TV non sono considerate come entità chiaramente distinte, e i soggetti operanti nella Rete che risultano esenti da autorizzazioni e obblighi vengono indicati solo per esclusione. Ciò non tiene assolutissimamente conto della rapidità di evoluzione del web: progetti innovativi non sarebbero contemplati nelle esclusioni.
[modifica] Appunti critici
--Biagioceli 15:34, 2 mar 2010 (UTC)
disincentivazione Web 2.0 possibilità x utenti di immettere contenuti anche video in Rete = minaccia enorme per Fininvest che incanala investimenti pubblicitari su tv (digitale terrestre) e rallenta diffusione di contenuti attraverso web - a proposito dove è finita la banda larga? -
infatti
siti centrati sui video sono equiparati a tv tradizionali (quindi soggetti penalmente responsabili per i contenuti dei loro utenti).. esclusi "i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse"... CIOÈ TUTTI - FAVORENDO SOLO LA TV!!
a conferma ulteriore, l'art 4 definisce cosa intende il decreto per "servizio media audiovisivo": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il lave-streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo.
insomma si aggira il problema della neutralità del fornitore di servizi internet modificandogli il ruolo in "editore di informazioni" (conseguente registrazione al tribunale, nomina di un dir resp giornalista iscritto albo professionale se contenuti sono politici-culturali, e relative resp civili e penali..)
poi si ritorna sul diritto d'autore senza alcun riferimento alla neutralità del fornitore di servizi (Direttiva 2000/31/CE) con art 6 del decreto in cui, all'ultimo comma, si chiede ad Agcom (la quale si era posizionata sulla linea della CE) di intervenire nel senso di qst art 6, cioè di intervenire per far rispettare il diritto di autore sul web: "L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo"
[modifica] Comunicato Stampa
[modifica] Subito modifiche al Decreto Romani. Un gruppo di lavoro parlamentare per emendarne i punti critici in sede di conversione in legge
L'associazione radicale Agorà Digitale si sta mobilitando affinchè da subito si attivi in sede parlamentare un gruppo di lavoro bipartisan che possa modificare i punti critici del Decreto Romani in sede di conversione in legge del decreto. In particolare sono tre gli aspetti su cui è urgente che il gruppo di lavoro si concentri.
Il primo attiene alla inadeguatezza della tecnica normativa cui ha fatto ricorso il Governo dettando una definizione per esclusione esplicita di alcuni servizi che non debbano intendersi come "servizio media audiovisivo": la tecnologia va più in fretta del legislatore e, quindi, già domani mattina, dinanzi ad una nuova piattaforma di condivisione di contenuti audiovisivi - ipotizziamo un "video-twitter" - occorrerà provare a collocarla in una delle categorie escluse e, qualora - come appare probabile - ciò non risulti possibile, qualificarla come "servizio media audiovisivo" con ogni conseguenza per il suo gestore.
Il secondo punto critico è che un videoblog di modesto successo che raccolga, comunque, pubblicità e/o che possa considerarsi - per quantità e qualità dei contenuti - in "concorrenza" con la radiodiffusione televisiva, dunque, sembra dover essere definito un "servizio media audiovisivo" e rientrare dunque nell'ambito di applicabilità della nuova disciplina.
Infine, definisce per l'AGCOM il ruolo di sceriffo della Rete tanto in relazione ai diritti d'autore che con riferimento alla tutela dei minori. Riproporre l'utente web come figura inconsapevole da salvaguardare porta a maggiori filtri e censure.
[modifica] Progetti di interrogazioni parlamentari
[modifica] Materiale rimasto
dettando una definizione per esclusione esplicita: per "servizio media audiovisivo" deve, oggi, intendersi sostanzialmente ogni servizio che importi la diffusione di contenuti audiovisivi salvo quelli espressamente individuati dalla norma. È una tecnica di normazione assolutamente inadeguata alla materia di cui si tratta:
riguarda l'ambiguità della definizione che dovrebbe evidenziare la non applicabilità ai videoblog delle nuove norme. Escludendo in modo generico "attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva" un
Che significa "attività precipuamente non economica" e che vuol dire essere "in concorrenza con la radiodiffusione televisiva"? Se significa che un utente potrebbe scegliere di navigare su un videoblog piuttosto che guardare la TV è un requisito che, probabilmente, integrano molti dei videoblog del panorama italiano.
[modifica] Approfondimento AGCOM
Che cos'è l'AGCOM?
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un’autorità indipendente, che ha il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.
Come per tutte le Authorities, il principio fondamentale alla base dell'idea degli enti di controllo esterni, è che essi siano indipendenti, soprattutto da interessi politici ed economici. Tuttavia, i membri dell'AGCOM sono scelti solitamente in proporzione al peso che i vari partiti politici hanno in Parlamento. Infatti i suoi otto commissari sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica, e il presidente è proposto direttamente dal Presidente del Consiglio. Dopo tali scelte, le investiture definitive vengono date dal Presidente della Repubblica. Per questo motivo, una parte autorevole della dottrina ha qualificato l'AGCOM come una autorità semi-indipendente; in quanto una autorità amministrativa indipendente è tale se non è subordinata gerarchicamente né politicamente ai Ministeri.
Quali poteri il decreto Romani attribuisce ad AGCOM?
L'art. 3, in materia di trasmissioni transfrontaliere, innanzitutto, riconosce all'AGCOM il potere di sospendere a titolo provvisorio o definitivo la ricezione o ritrasmissione di "servizi media audiovisivi" e, quindi - complice l'ambiguità ed ampiezza di tale definizione declinata all'art. 4 - di un'ampia gamma di contenuti che vanno da quelli irradiati via IPTV sino al videoblog o al canale su YouTube.
L'AGCOM, in forza di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 3, per ottenere il rispetto di tali provvedimenti potrà persino ordinare "al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano" dietro "minaccia" in caso di mancato adempimento di tale ordine, di sanzioni, a carico dei provider, che potranno spingersi sino a 150 mila euro.
L'AGCOM potrebbe essere destinata a divenire l'arbitro dei contenuti - almeno audiovisivi - che potranno circolare in Rete, tutti i soggetti rientranti nell'ampia definizione di "fornitori di servizi media audiovisivi" saranno chiamati a rispondere, anche giuridicamente, dei contenuti comunque pubblicati. Infine potrebbe essere la stessa AGCOM a ordinare ai provider proprio di rendere inaccessibile un determinato contenuto o, magari, un'intera piattaforma di condivisione di contenuti audiovisivi.
Il Decreto Romani attribuisce all'AGCOM, poteri dei quali, sin qui, si è dubitato disponga persino l'autorità giudiziaria. In un quadro in cui l'AGCOM è un soggetto privo di natura giurisdizionale autorizzato ad adottare provvedimenti senza neppure l'obbligo di sentire gli interessati. Inoltre il Governo di fatto attribuisce all'AGCOM una sorta di delega in bianco in materia di enforcement dei diritti d'autore in relazione all'enorme e sconfinato campo rappresentato da tutti i nuovi servizi audiovisivi.
Non può sfuggire come enormi poteri vengano dati ad un'autorità semi-indipendente, il cui presidente viene indicato dal Presidente del Consiglio e i cui membri vengono eletti da parlamento secondo i rapporti di forza fra i partiti. In teoria, la Politica potrebbe predisporre filtri, sanzioni, censure sulla Rete.

